diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6096 del 15/11/1982 (Rv. 423788 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI INDENNIZZO, POSTA EX LEGE A CARICO DELLO ASSICURATORE DIRETTAMENTE VERSO IL DANNEGGIATO - DEBITO DI VALORE, NEI LIMITI DEL MASSIMALE ASSICURATO - CONFIGURABILITÀ - EVENTUALE ULTERIORE OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI, ANCHE OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423788-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI INDENNIZZO, POSTA EX LEGE A CARICO DELLO ASSICURATORE DIRETTAMENTE VERSO IL DANNEGGIATO - DEBITO DI VALORE, NEI LIMITI DEL MASSIMALE ASSICURATO - CONFIGURABILITÀ - EVENTUALE ULTERIORE OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI, ANCHE OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE - CONDIZIONI - LIMITI.*

In materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, la obbligazione di indennizzo, posta ex lege a carico dell'assicuratore direttamente verso il danneggiato, costituisce un debito di valore, sia pure nel limite del massimale assicurato, che deve essere adempiuto entro il termine di sessanta giorni dalla formale richiesta di risarcimento ritualmente rivolta dal danneggiato all'assicuratore. Trascorso il suddetto termine, l'assicuratore è costituito in mora nell'adempimento dell'Obbligo di liquidazione, ed è tenuto, anche oltre il limite del massimale, al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo, ivi compresi quelli connessi alla svalutazione monetaria, a meno che non fornisca la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (per essere stata, ad esempio, la domanda risarcitoria manifestamente eccessiva o perché la responsabilità dell'assicurato era seriamente contestabile), ed anche in tal caso, comunque, dal successivo momento in cui sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione, anche nel corso del giudizio. (Conf 3169/82, mass n 421110; (Conf 3038/82, mass n 420967; (Conf 6376/81, mass nn 417173 e 417174; (Conf 5912/81, mass n 416074; (Conf 4847/81, mass n 415560; (Conf 4822/81, mass n 415531).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)