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Sez. 2, Sentenza n. 6585 del 11/11/1986 (Rv. 448731 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE EX ART. 1669 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448731-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE EX ART. 1669 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*

In relazione ad un edificio in condominio, l'Azione prevista dall'art. 1669 cod. civ. - proponibile nei confronti dell'appaltatore (o del venditore diretto costruttore) per il caso di rovina dello edificio o di gravi difetti di costruzione che ne mettano in pericolo la sicurezza o la funzionalità - rientra tra gli Atti conservativi di Competenza dell'amministratore, ai sensi dello art. 1130 n. 4 cod. civ.. (Conf 1912/85, mass n 439824; (Conf 2954/83, mass n 427867; (Conf 1178/80, mass n 404663; (Conf 6370/79, mass n 403095).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)