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Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 29/04/1983 (Rv. 427867 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - AZIONE EX ART. 1669 COD. CIV. CONTRO LO APPALTATORE PER ROVINA E DIFETTO DI COSA IMMOBILE - RICOMPRENSIONE TRA GLI ATTI CONSERVATORI DI COMPETENZA DELLO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO.*
Stato
decisa il 1983-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427867-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - AZIONE EX ART. 1669 COD. CIV. CONTRO LO APPALTATORE PER ROVINA E DIFETTO DI COSA IMMOBILE - RICOMPRENSIONE TRA GLI ATTI CONSERVATORI DI COMPETENZA DELLO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO.*

In relazione ad un edificio in condominio, l'Azione prevista dallo art. 1669 cod. civ., che può essere proposta nei confronti dello appaltatore per il caso di rovina di edificio o di gravi difetti di costruzione che ne mettano in pericolo la sicurezza, rientra tra gli Atti conservativi di Competenza dell'amministratore del condominio, ai sensi dell'art. 1130 n. 4 cod. civ.. (V 1178/80, mass n 404663; (V 6370/79, mass n 403095).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)