Sez. 2, Sentenza n. 6370 del 07/12/1979 (Rv. 403095 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LIMITAZIONE ALLA TUTELA REALE DELLE PARTI COMUNI DELLO STABILE - CONSEGUENZE - AZIONE EX ART 1669 COD CIV - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA - AZIONE DI GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA RELATIVI ALLE PARTI COMUNI - ESCLUSIONE - DELIBERA MAGGIORITARIA DELL'ASSEMBLEA - ININFLUENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LIMITAZIONE ALLA TUTELA REALE DELLE PARTI COMUNI DELLO STABILE - CONSEGUENZE - AZIONE EX ART 1669 COD CIV - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA - AZIONE DI GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA RELATIVI ALLE PARTI COMUNI - ESCLUSIONE - DELIBERA MAGGIORITARIA DELL'ASSEMBLEA - ININFLUENZA.*
L'amministratore del condominio e legittimato ad agire in giudizio limitatamente alla tutela reale delle parti comuni dello stabile: conseguentemente egli puo esperire l'Azione prevista dall'art 1669 cod civ per il caso di rovina o grave difetto dell'edificio, poiche tale Azione prescinde dal rapporto contrattuale e presuppone una responsabilita di ordine pubblico, ma non e legittimato a proporre l'Azione di garanzia per vizi della cosa venduta sia pure limitatamente alle parti comuni dell'edificio, poiche tale Azione, ponendo in contestazione l'adempimento di obbligazioni contrattuali, spetta ai singoli condomini, verso i quali i rispettivi contraenti sono personalmente obbligati, ed esula pertanto dalle attribuzioni dell'amministratore, cui non puo essere attribuita neppure con una deliberazione maggioritaria dell'assemblea dei condomini a norma dell'art 1135 cod civ. (V 3742/77, mass n 387408; (V 4132/76, mass n 382796; (V 2720/75, mass n 376713).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)