Sez. 6, Sentenza n. 10160 del 18/02/2015 Cc. (dep. 10/03/2015) Rv. 262804 - 01
GIUDICE - ASTENSIONE - EFFETTI | Provvedimento di accoglimento - Dichiarazione di conservazione d'efficacia degli atti anteriormente compiuti - Assenza - Conseguenze - Efficacia degli atti anteriormente compiuti - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE - ASTENSIONE - EFFETTI
In assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il Gip, subentrato a quello astenutosi, avesse disposto con decreto l'archiviazione del procedimento dichiarando inammissibile l'opposizione della persona offesa, senza aver prima revocato il provvedimento - adottato dal precedente giudice prima di astenersi - di fissazione dell'udienza camerale a seguito dell'opposizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)