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Sez. 1, Sentenza n. 9502 del 28/06/2002 (Rv. 555463 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione - Omissione - Indicazione dei motivi dell'omissione nel verbale - Necessità.
Stato
decisa il 2002-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555463-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

Per le violazioni del codice della strada, non potendo ad esse applicarsi la disposizione generale dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in tema di sanzioni amministrative, secondo cui la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, va tenuto conto della diversa disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod. str., a tenore dei quali, "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" (come è di regola obbligatorio), devono essere indicati nel verbale di accertamento (perché possano formare oggetto di sindacato da parte del giudice) "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata", conseguendone, altrimenti, l'illegittimità dell'accertamento e dei successivi atti del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)