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Sez. L, Sentenza n. 14882 del 17/11/2000 (Rv. 541807 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Clausola contrattuale collettiva (illegittima) prevedente la estinzione del rapporto al conseguimento di una determinata anzianità contributiva - Comunicazione da parte del datore di lavoro a fini ricognitivi della intervenuta cessazione del rapporto - Qualificabilità come licenziamento - Esclusione - Art. 18 legge n. 300/1970 - Inapplicabilità - Regole comuni della responsabilità contrattuale - Operatività - Fattispecie relativa al rapporto di lavoro con l'Ente poste italiane.
Stato
decisa il 2000-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541807-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

In presenza di una clausola contrattuale collettiva prevedente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro al conseguimento da parte del lavoratore di una determinata anzianità contributiva, non può attribuirsi il valore di un atto di licenziamento, illegittimo in ragione della nullità di detta clausola, alla comunicazione con cui il datore di lavoro non abbia manifestato al lavoratore la volontà di risolvere il rapporto, ma si sia limitato a richiamare, a fini ricognitivi, la presunta cessazione del rapporto determinata dalla clausola contrattuale collettiva; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina giuridica del licenziamento illegittimo di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo novellato dalla legge n. 108 del 1990, e l'operatività invece delle regole comuni della responsabilità contrattuale. (Fattispecie relativa alle previsioni della contrattazione collettiva per i dipendenti dell'Ente poste italiane).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)