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Sez. 3, Sentenza n. 8781 del 26/10/1994 (Rv. 488253 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488253-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

L'art. 45, comma primo, legge 3 maggio 1982 n. 203, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11, stabilendo che sono validi gli accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, purché stipulati con l'assistenza delle organizzazione professionali agricole, non richiede che tali organizzazione siano contrapposte politicamente. È infatti sufficiente che una di esse tuteli gli interessi dei concedenti e l'altra tuteli gli interessi degli affittuari perché l'assistenza predetta sia pienamente valida (nella specie entrambe le organizzazioni aderivano all'unione provinciale degli agricoltori della Confagricoltura, ma una era un' associazione di piccoli e medi proprietari e l'altra era una associazione di categoria di affittuari).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)