diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8123 del 21/07/1993 (Rv. 483231 - 01)

Contratti agrari - Accordi tra le parti | Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483231-01

Contratti agrari - Accordi tra le parti

L'art. 45 comma primo legge 3 maggio 1982 n. 203, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11, stabilendo con disposizione innovativa che sono validi gli accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, purché stipulati con la assistenza delle organizzazioni professionali agricole, postula che il rappresentante di categoria svolga un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo e non una mera tacita presenza alla stipulazione del contratto (nella specie: la decisione di merito, confermata dalla S.C., aveva affermato che l'integrale stesura del contratto da parte dello stesso rappresentante escludeva la possibilità di ritenere meramente passiva la presenza del sindacalista).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)