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Sez. 3, Sentenza n. 3539 del 16/10/1976 (Rv. 382293 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382293-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La compensazione in senso proprio (art 1241 cod civ) presuppone l'autonomia dei due crediti, con la conseguenza che, quando si tratta di un unico rapporto, ancorche complesso (come nei casi di rapporti inerenti a reciproche restituzioni, in seguito a dichiarazione di nullita, o risoluzione, di contratti) ovvero di un rapporto accessorio di un altro, la questione si riduce ad un semplice calcolo di dare-avere, che puo essere compiuto d'ufficio dal giudice. (Conf 2399/75, mass n 376267; (Conf 1506/73, mass n 364264).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)