Sez. L, Sentenza n. 2399 del 13/06/1975 (Rv. 376267 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - UNICITA DEL RAPPORTO GENETICO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - UNICITA DEL RAPPORTO GENETICO.*
Le norme che regolano la compensazione riguardano l'ipotesi di compensazione in senso tecnico-giuridico, la quale postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, ma non sono applicabili allorquando i rispettivi crediti o debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le parti stesse intercorso (nella specie rapporto di lavoro subordinato), risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare ed avere. (Conf 1506/73, mass n 364264).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)