Sez. 2, Sentenza n. 11612 del 21/11/1997 (Rv. 510228 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Nozione - Portata - Fattispecie in tema di azione di regolamento di confini.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Il litisconsorzio necessario (art. 102 cod. proc. civ.) ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge ("ex multis" : 247, primo comma cod. civ., 2900 cod. civ., 784 cod. proc. civ.), ogni qualvolta la situazione sostanziale dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria, nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta. Ad un tale riguardo si rende del tutto indifferente la natura del provvedimento richiesto, non essendo di per sè rilevante il fatto che la parte abbia chiesto una sentenza costitutiva, di condanna o di accertamento (nella specie, la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 102 cod. proc. civ., in un'ipotesi in cui un'azione di regolamento di confini aveva indotto la parte convenuta, di fatto, ad avanzare, a sua volta, pretese nei confronti di altri suoi confinanti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)