Sez. L, Sentenza n. 5479 del 02/05/2000 (Rv. 536073 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ | Lavoratrice madre disoccupata all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ed in godimento della indennità di disoccupazione - Disciplina ex art. 17, terzo comma, della legge n. 1204 del 1971 - Diritto alla indennità di maternità - Spettanza - Lavoratrice non in godimento della indennità di disoccupazione - Estensione di tale disciplina - Condizioni - Sussistenza del requisito contributivo e non superamento dei limiti massimi di fruibilità del beneficio - Parametro per la determinazione di detto limite (periodo unitario di un anno) - Frazionamento dei periodi di godimento - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ
La disposizione di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che riconosce alla lavoratrice il diritto alla indennità giornaliera di maternità qualora, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia disoccupata ed in godimento della relativa indennità, che, in tal caso, viene sostituita dalla predetta indennità di maternità, va intesa nel senso che l'indicato diritto compete non solo nella ipotesi in cui la fruizione della indennità di disoccupazione sia in atto a quel momento, ma altresì nel caso in cui, alla data stessa, la lavoratrice si trovi nelle condizioni di legge per godere di detta indennità, condizioni che consistono nella sussistenza del requisito contributivo e nel non superamento del limite massimo di fruibilità del beneficio. Tale limite, fissato originariamente dall'art. 74 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 in 120 giornate lavorative, e poi elevato a 180 dall'art. 1 del D.L. 17 marzo 1941, n. 124 (limite confermato dalla legislazione successiva), viene calcolato, a seguito della modifica apportata al citato art. 74 del R.D.L. n. 1827 del 1935 dall'art. 20 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, conv. In legge n. 1272 del 1939, adottando come parametro il periodo di un anno immediatamente precedente, e cioè un unitario periodo di tempo, senza che assumano rilievo il frazionamento determinato da intervalli in cui si sia prestata attività lavorativa, con la conseguenza che, a gli effetti di cui si tratta, deve essere calcolata ogni giornata di godimento della indennità, pur se separata da altre attraverso intervalli lavorati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di secondo grado, confermativa di quella di prime cure, che aveva riconosciuto il diritto alla indennità di maternità in luogo di quella di disoccupazione, in favore di una lavoratrice, ritenendo non computabile, ai fini della esclusione della sussistenza del requisito del non superamento del limite massimo di fruibilità della indennità di disoccupazione, il pregresso periodo di godimento del beneficio nell'ambito dell'anno immediatamente precedente, in quanto seguito da un rapporto di lavoro, poi cessato, con conseguente, nuova percezione della stessa indennità).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 74 com. 4, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 20, Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/1941 num. 124 art. 1, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 31 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)