Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 81 del 1989
Massime (3)
Massima n. 12888
- Pensioni
- Fondo speciale per gli artigiani
- Integrazione al minimo della pensione di riversibilità in caso di cumulo con pensione diretta a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti
- Preclusione
- Illegittimità costituzionale.
- Legge 12 agosto 1962 n. 1339, art. 1, secondo comma.
- Cost., art. 3.
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La fattispecie oggetto del giudizio a quo rappresenta una delle molteplici, possibili, combinazioni di preclusione al minimo in caso di cumulo di più pensioni allorché, per effetto di questo, venga superato il trattamento minimo garantito dalla legge e va ricondotta nell'ambito delle ipotesi in cui la giurisprudenza costituzionale ha inteso eliminare il divieto. Pertanto è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, secondo comma, L. 12 agosto 1962 n. 1339, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per gli artigiani in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. - cfr. S.n. 184/1988.
Norme impugnate
- art. 1, comma 2, legge 12 agosto 1962, n. 1339
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 12889
- Pensioni
- Fondo speciale per gli artigiani
- Divieto d'integrazione al minimo in ogni ipotesi di contitolarità di trattamenti pensionistici
- Illegittimità costituzionale conseguenziale.
- Legge 12 agosto 1962 n. 1339, art. 1, secondo comma.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
In numerose pronunce la Corte costituzionale ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni, così rendendone possibile l'erogazione sino all'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, in L. 11 novembre 1983 n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia. Pertanto, ex art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, L. 12 agosto 1962 n. 1339, in tutte le ulteriori possibili ipotesi in cui essa non consenta l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari per i titolari di altri trattamenti specificati nella disposizione citata. - cfr. S.n. 1086/1988.
Norme impugnate
- art. 1, comma 2, legge 12 agosto 1962, n. 1339
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 12890
- Pensioni
- Integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del fondo per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di contitolarità di pensione diretta a carico dello stesso fondo
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
- Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma.
- Cost., art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - in quanto la norma è stata medio tempore già dichiarata illegittima con riferimento al cumulo con pensione d'invalidità - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di contitolarità di pensione diretta a carico dello stesso Fondo. - cfr. S.n. 1144/1988.
Norme impugnate
- art. 1, comma 2, legge 9 gennaio 1963, n. 9
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari) e dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dal Pretore di Siena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Caroni Giuliana ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n. 576 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Sbardellati Nello e l'I.N.P.S., iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Nel corso di due procedimenti in cui i ricorrenti - titolari di pensioni di riversibilità a carico del Fondo speciale per gli artigiani ed anche di pensioni d'invalidità erogate, rispettivamente, dalla medesima gestione, nonché dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti - avevano richiesto l'integrazione al minimo del trattamento indiretto, il Pretore di Siena, con due ordinanze emesse entrambe il 2 settembre 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'ipotesi di contitolarità di pensione diretta a carico dello stesso Fondo, allorché, per effetto del cumulo, venga in tutti e due i casi superato il trattamento minimo garantito.
Il giudice a quo ha osservato come, malgrado le numerose decisioni della Corte sul tema, la permanenza in vigore delle norme denunziate era ostativa, nelle fattispecie di causa, dell'integrazione al minimo della pensione, così determinandosi un'evidente disparità di trattamento tra chi si trovasse nelle condizioni dei ricorrenti ed i beneficiari delle precedenti sentenze.
Le due questioni, attesa la sostanziale analogia, possono essere riunite.
punto 1
Con la prima di esse il giudice a quo propone a questa Corte una delle molteplici, possibili combinazioni di cumulo di due pensioni, individuando nella persistente vigenza dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), con riguardo all'ipotesi considerata, l'ostacolo all'integrazione al minimo del trattamento indiretto.
La questione è fondata.
La norma censurata è stata oggetto di declaratoria d'illegittimità costituzionale in riferimento al diverso caso di cumulo tra pensione di riversibilità erogata dalla Gestione artigiani e pensione diretta a carico dello Stato (sentenza n. 184 del 1988).
Nella decisione citata, nonché in numerose altre pronunce, la Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito) "così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 1086 del 1988).
Anche nel caso in esame va seguita la medesima ratio, in quanto le residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente incompatibili con il principio d'eguaglianza. Deve essere perciò dichiarata - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 1, secondo comma, in tutte le ulteriori, possibili ipotesi in cui essa, negli indicati limiti temporali, non consenta l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari per i titolari degli altri trattamenti specificati nella disposizione citata.
punto 2
L'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), denunciato con la seconda ordinanza nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'ipotesi di contitolarità di pensione diretta a carico dello stesso Fondo, è stato già dichiarato illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988.
La relativa questione è pertanto manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale, sotto ogni profilo residuo, dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339;
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze