Sez. 2, Sentenza n. 914 del 01/04/1974 (Rv. 368812 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - FONDI A DISLIVELLO - MURO COSTRUITO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO SUPERIORE PER IL SOSTEGNO ED IL CONTENIMENTO DELLA SCARPATA - EREZIONE SULLA VERTICALE DELLA LINEA DI CONFINE ED IN ADERENZA ALLA PARETE DEL FABBRICATO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO INFERIORE - AMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - FONDI A DISLIVELLO - MURO COSTRUITO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO SUPERIORE PER IL SOSTEGNO ED IL CONTENIMENTO DELLA SCARPATA - EREZIONE SULLA VERTICALE DELLA LINEA DI CONFINE ED IN ADERENZA ALLA PARETE DEL FABBRICATO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO INFERIORE - AMMISSIBILITA.*
Nel caso di fondi a dislivello, il proprietario del fondo piu elevato che abbia costruito un muro declive verso il fondo inferiore nell'area di sua proprieta e con la base lungo la linea di confine, in funzione esclusiva di sostegno e di contenimento della scarpata e non di mera integrazione del sottofondo naturale della scarpata stessa, ha il diritto di completarlo a regola d'arte, fino a portarlo sulla verticale della linea di confine, in aderenza alla parete del fabbricato eretto dal vicino sul confine stesso, dovendosi riconoscere al muro avente le anzidette caratteristiche, in relazione all'Obbligo delle distanze legali fissate dall'art 873 cod civ, la natura di costruzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)