Sez. 2, Sentenza n. 3452 del 10/07/1978 (Rv. 392914 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE - MURO DI CONFINE TRA FONDI A DISLIVELLO - CARATTERE DI COSTRUZIONE - ESCLUSIONE - RILEVANZA AI FINI DEL COMPUTO DELLE DISTANZE EX ART 873 COD PROC CIV - INSUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE - MURO DI CONFINE TRA FONDI A DISLIVELLO - CARATTERE DI COSTRUZIONE - ESCLUSIONE - RILEVANZA AI FINI DEL COMPUTO DELLE DISTANZE EX ART 873 COD PROC CIV - INSUSSISTENZA.*
Il muro di confine tra fondi a dislivello non puo essere considerato costruzione agli effetti delle distanze legali di cui all'art 873 cod civ, trattandosi di un'opera priva di qualsiasi autonomia, che non comporta il soddisfacimento di nuove esigenze del proprietario, ma e volta unicamente a realizzare la conservazione della scarpata naturale, impedendone la rovina: esso non e percio considerato nel computo delle distanze, quale che sia l'altezza della scarpata protetta. (V 2904/74, mass n 371342; (V 914/74, mass n 368812; (Conf 3562/72, mass n 361538; (Conf 1414/67, mass n 328040).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)