Sez. 5, Sentenza n. 15322 del 05/12/2007 Ud. (dep. 11/04/2008) Rv. 239382 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - VANE RICERCHE - INTERCETTAZIONI | Competenza - Giudice per le indagini preliminari o giudice dell'esecuzione - Criterio di distinzione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - VANE RICERCHE - INTERCETTAZIONI
La competenza a disporre, ai sensi dell'art. 295, comma terzo, cod. proc. pen., intercettazioni di conversazioni o comunicazioni al fine di agevolare le ricerche del latitante deve ritenersi appartenente al giudice per le indagini preliminari, ove si tratti di latitante sottrattosi ad ordinanza di custodia cautelare, ed al giudice dell'esecuzione, ove si tratti invece di latitante sottrattosi ad ordine di carcerazione, salvo che sussistano concorrenti necessità investigative.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)