Sez. L, Sentenza n. 4050 del 27/06/1980 (Rv. 407964 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE SPECIFICHE DELLE PARTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE SPECIFICHE DELLE PARTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE.*
Qualora la parte abbia mosso all'operato del consulente tecnico d'ufficio specifici rilievi critici, che possono essere formulati anche con la produzione di una certificazione medica di data posteriore a quella delle indagini peritali, ovvero relativa a oggetto diverso da quello gia trattato dallo stesso consulente, che si riveli, tuttavia, di sufficiente portata decisiva ai fini di un differente giudizio clinico, il giudice ha l'Obbligo di prenderli espressamente in considerazione e di esporre le ragioni per le quali li disattenda. (Conf 1932/79, mass n 398330; (Conf 1642/76, mass n 380410).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)