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Sez. L, Sentenza n. 6494 del 29/11/1982 (Rv. 424120 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE DOVUTA A FATTI ESULANTI DALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIMENTO DEI RELATIVI OBBLIGHI CONTRATTUALI - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA EX ART. 1464 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - PERSISTENZA NEL DATORE DI LAVORO DELL'INTERESSE A RICEVERE LE ULTERIORI PRESTAZIONI DEL DIPENDENTE DETENUTO - VALUTAZIONE - CRITERI - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - GIUSTIFICAZIONE - RAGIONI INERENTI ALLA ATTIVITÀ, ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLA IMPRESA - RILEVANZA ESCLUSIVA - VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTI RELATIVI - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1982-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424120-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE DOVUTA A FATTI ESULANTI DALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIMENTO DEI RELATIVI OBBLIGHI CONTRATTUALI - ESCLUSIONE - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA EX ART. 1464 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - PERSISTENZA NEL DATORE DI LAVORO DELL'INTERESSE A RICEVERE LE ULTERIORI PRESTAZIONI DEL DIPENDENTE DETENUTO - VALUTAZIONE - CRITERI - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - GIUSTIFICAZIONE - RAGIONI INERENTI ALLA ATTIVITÀ, ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLA IMPRESA - RILEVANZA ESCLUSIVA - VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTI RELATIVI - OGGETTO.*

La carcerazione preventiva del lavoratore dovuta a fatti esulanti dallo svolgimento del rapporto di lavoro non integra gli estremi dell'inadempimento dei relativi obblighi contrattuali, il quale presuppone una condotta colpevole in relazione specifica con questi ultimi; essa - come la privazione della libertà fisica o morale del lavoratore medesimo per altrui comportamento illecito (sequestro di persona, violenza morale, ecc.) - si traduce, invece, in un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa a norma dell'art. 1464 cod. civ., in relazione alla quale, peraltro, la persistenza o meno nel datore di lavoro dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto va valutata, dopo l'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966 n. 604, esclusivamente con riferimento alla previsione della seconda parte dell'art. 3 di tale legge, con la conseguenza che il recesso del datore di lavoro può ritenersi obiettivamente giustificato solo quando risponda a ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, nella valutazione della legittimità di siffatto licenziamento - le cui modalità e il cui regime probatorio soggiacciono anch'essi alle Disposizioni della legge citata (artt. 2 e 5) - deve accertarsi se la durata dell'assenza del lavoratore sia effettivamente sopportabile dall'azienda, tenendo conto, in particolare, delle dimensioni e dell'organizzazione di questa, delle mansioni affidate al lavoratore detenuto nonché della possibilità che queste siano espletate temporaneamente da altri dipendenti e prescindendo, invece, da ogni altro soggettivo interesse del datore di lavoro, come dai motivi della carcerazione. (Conf 4916/82, mass n 422924; (Conf 2192/82, mass n 420060; (Conf 2256/81, mass n 422980).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)