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Sez. U, Sentenza n. 1591 del 03/04/1989 (Rv. 462379 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - O.N.M.I. - DOMANDA GIUDIZIALE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA DOVUTA AGLI EX DIPENDENTI DI DETTO ENTE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - OPERATIVITÀ DELL'ECCEZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462379-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - O.N.M.I. - DOMANDA GIUDIZIALE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA DOVUTA AGLI EX DIPENDENTI DI DETTO ENTE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - OPERATIVITÀ DELL'ECCEZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 75 DEL 1980 - ESCLUSIONE.*

L'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75 (il quale stabilisce che le controversie in materia d'indennità di buonuscita e d'indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali), introduce un'eccezione al principio generale della giurisdizione del giudice ordinario sui diritti soggettivi ed è quindi insuscettibile d'applicazione analogica con riguardo ad enti non identificabili né con lo stato né con le aziende autonome. Pertanto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta a conseguire l'indennità di buonuscita dovuta agli ex dipendenti dell'o.N.M.i., avendo tale indennità natura previdenziale al pari dell'indennità di buonuscita erogata al personale statale, come confermato dal rinvio alla relativa disciplina operato dall'art. 4 del regolamento dell'ente predetto. (V 2193/88, mass n 458018; (V 6039/84, mass n 437706; (V 4436/84, mass n 436337; (V 6046/83, mass n 430854).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)