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Sez. L, Sentenza n. 385 del 23/01/1990 (Rv. 464944 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTERVENTO DEL SINDACATO SUL REGIME STRAORDINARIO - PORTATA - SCELTA DEL LAVORATORE DA PORRE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - POTERE DELL'IMPRENDITORE - CRITERI - LIMITI INTERNI ED ESTERNI - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464944-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTERVENTO DEL SINDACATO SUL REGIME STRAORDINARIO - PORTATA - SCELTA DEL LAVORATORE DA PORRE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - POTERE DELL'IMPRENDITORE - CRITERI - LIMITI INTERNI ED ESTERNI - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*

La previsione, da parte dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975 n. 164 (provvedimenti per la garanzia del salario), dell'intervento del Sindacato, ai fini della verifica delle cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile di esse nonché del numero dei lavoratori interessati, non esclude l'originarietà e l'unilateralità del potere dell'imprenditore in tema di ricorso alla cassa integrazione e di scelta dei lavoratori da sospendere, configurandosi le intese raggiunte con i Sindacati (i quali non possono disporre delle posizioni individuali dei lavoratori) come autolimitazioni del detto potere. In particolare, in tema di scelta dei lavoratori da porre in C.i.G., il potere dell'imprenditore - esclusa l'applicabilità sia dei criteri di scelta stabiliti dagli accordi interconfederali in materia di licenziamenti collettivi sia, in quanto non previsto dalla legge o da eventuali accordi, del criterio della rotazione - deve esercitarsi nel rispetto di limiti interni, i quali implicano che i lavoratori da sospendere debbano essere scelti secondo criteri obiettivi razionali e coerenti con le finalità specifiche della cassa integrazione, nonché nel rispetto di limiti esterni, quali il divieto di discriminazione ex art. 15 statuto lavoratori e per ragioni di Invalidità o riduzione di capacità lavorativa oltre che nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.). mentre la violazione di tali obblighi e il difetto di razionalità della scelta (la quale dev'essere provata dal datore di lavoro) comportano l'annullabilità della sospensione ed effetti solo risarcitori, il carattere discriminatorio della sospensione medesima (il quale dev'essere provato dal lavoratore) ne comporta la nullità, con effetti ripristinatori. (principio affermato con riguardo alla cosiddetta clausola di rientro contenuta nell'accordo aziendale del marzo 1982, per la cui violazione l'impugnata sentenza - cassata, sul punto, dalla S.C. - aveva ordinato la reintegra dei dipendenti nel posto di lavoro, con la condanna delle società datrici di lavoro al pagamento delle differenze fra quanto spettante a titolo di retribuzione e quanto percepito per trattamento di V.I.G., anziché limitarsi ad esaminare la domanda di risarcimento del danno per la protratta illecita sospensione dei lavoratori, valutando il pregiudizio economico da questi effettivamente subito). (Conf 884/89, mass n 461887; (Conf 4058/88, mass n 459168; (Conf 1299/88, mass n 457468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)