Sez. U, Sentenza n. 106 del 12/03/2001 (Rv. 544680 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale - Indennità di mobilità ex art. 16 legge n. 223 del 1991 - Ambito di applicazione - Lavoratori a domicilio - Inclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Anche i lavoratori a domicilio, i quali - a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale - vengano a trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 23 luglio 1991 n. 223, ove possano far valere, ai sensi dell'art. 16, comma primo, della medesima legge, una dipendenza di almeno dodici mesi dalla stessa azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività e infortuni), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine. Ed infatti le varie situazioni soggettive, in presenza delle quali è prevista l'erogazione dell'indennità di mobilità, si caratterizzano per un minimo denominatore comune, costituito dalla perdita del posto di lavoro per effetto di provvedimenti, che provengano da datori di lavoro abilitati alla richiesta dell'intervento integrativo e interessino i dipendenti non "uti singuli" ma come collettività, restando quindi irrilevante che i singoli lavoratori siano o meno legittimati alla percezione del trattamento di integrazione salariale (dal quale i lavoratori a domicilio sono esclusi, ai sensi dell'art. 9 legge 18 dicembre 1973 n. 877); né, d'altra parte, il possibile atteggiarsi del lavoro a domicilio in forme talora dissimili da quelle di norma ricollegabili al "genus" del lavoro subordinato può costituire di per sè, cioè astrattamente, una ragione di incompatibilità del primo col trattamento di mobilità, quale provvidenza disposta tipicamente per il secondo, trattandosi di esaminare in concreto se le prestazioni siano comunque coordinate col ciclo produttivo aziendale, ancorché topograficamente non eseguite all'interno dell'azienda, così come, più in generale, l'applicabilità o meno alle prestazioni domiciliari delle norme dettate per quelle "interne" va ritenuta in base ad una verifica di compatibilità condotta in relazione alla specifica disciplina dei singoli istituti ed alla peculiarità della situazione concreta.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 23, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)