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Sez. L, Sentenza n. 1697 del 18/02/1991 (Rv. 470969 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità. | Trattamento speciale per cessazione non temporanea dell'attività aziendale o per riduzione del personale - Ambito di applicazione - Lavoratori a domicilio - Inclusione - Limite ex art. 9 della legge n. 877 del 1973 - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470969-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973 n. 877 il trattamento speciale previsto dalle norme del titolo quarto della legge 5 novembre 1968 n. 1115 per il caso di disoccupazione involontaria da licenziamento per cessazione non temporanea della attività aziendale o per riduzione di personale si applica anche ai lavoratori a domicilio che, in relazione al loro rapporto continuativo e dipendente da unica impresa, con prestazioni tecnicamente od economicamente collegate o comunque riferite a quelle svolte dagli altri lavoratori subordinati della stessa impresa, si trovino nelle medesime condizioni di costoro, in quanto il limite, previsto dal citato art. 9 della legge n. 877 del 1973, dell'estensione ai lavoratori a domicilio delle norme sulle assicurazioni sociali riguarda solo i benefici della integrazione salariale in caso di sospensione temporanea.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 877 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)