Sez. L, Sentenza n. 4812 del 18/05/1999 (Rv. 526366 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Licenziamento per riduzione di personale - Indennità di mobilità - Lavoratori a domicilio - Spettanza - Inadempienza con il sistema dell'integrazione salariale - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Costituisce presupposto per la fruizione dell'indennità di mobilità da parte dei lavoratori licenziati per riduzione di personale l'inserimento degli stessi in un'impresa che possa, per le sue caratteristiche produttive, fruire dell'integrazione salariale straordinaria; ma l'incompatibilità soggettiva del lavoratore a domicilio con il sistema dell'integrazione salariale non esclude che esso, in quanto connotato da una subordinazione non differente da quella degli altri lavoratori, possa fruire del beneficio dell'indennità di mobilità.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)