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Sez. L, Sentenza n. 2917 del 26/03/1999 (Rv. 524639 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 16 legge 23 luglio 1991 n.223 - Ambito di applicazione - Lavoratori a domicilio - Inclusione.
Stato
decisa il 1999-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524639-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Stante il disposto dell'art. 16 della legge 23 luglio 1991 n. 223, il presupposto per il diritto alla indennità di mobilità è che l'impresa rientri nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale; pertanto il riferimento alla oggettiva connotazione dell'impresa e non alla condizione soggettiva del lavoratore nell'ambito del processo produttivo, non può escludere dall'ambito di operatività della norma i lavoratori a domicilio, per i quali, ex art. 9 della legge 18 dicembre 1973 n. 877, vige il regime di omologazione previdenziale agli altri lavoratori subordinati, con la sola eccezione dell'integrazione salariale.

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)