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Sez. L, Sentenza n. 6726 del 01/07/1999 (Rv. 528145 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Lavoratori a domicilio - Licenziamento collettivo per cessazione dell'attività aziendale - Diritto alla corresponsione dell'indennità di mobilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528145-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

Il lavoratore a domicilio, che sia stato licenziato per cessazione dell'attività aziendale all'esito di una procedura ex artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223, non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di mobilità, atteso che l'art. 16, comma 1, della predetta legge - oltre a prescrivere la condizione che il lavoratore possegga determinati requisiti di categoria e anzianità di lavoro - fa riferimento a lavoratori (operai, impiegati e quadri) legati all'azienda da un rapporto a carattere continuativo, requisito questo che difetta nel caso di rapporto di lavoro a domicilio.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)