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Sez. L, Sentenza n. 5820 del 27/10/1988 (Rv. 460332 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER INVALIDITÀ, VECCHIAIA, TUBERCOLOSI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - ESENZIONE EX ART. 38 N. 2 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - DESTINATARI - PERSONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460332-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER INVALIDITÀ, VECCHIAIA, TUBERCOLOSI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - ESENZIONE EX ART. 38 N. 2 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - DESTINATARI - PERSONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE - INCLUSIONE.*

L'art. 38 n. 2 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - che esonera dalle assicurazioni obbligatorie per l'Invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria gli operai, agenti e impiegati delle amministrazioni statali, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza - è norma suscettibile d'interpretazione estensiva che consente d'includere fra i destinatari della prevista esenzione dall'Obbligo assicurativo anche i dipendenti di enti pubblici che, sebbene non rientrino fra quelli elencati nella disposizione, ne possiedano tuttavia i requisiti che giustificano quell'esenzione. Pertanto, fruendo del trattamento di quiescenza assicurato dalla C.P.d.e.L., il personale delle comunità montane - le quali, come "associazioni" di comuni costituite dalle regioni in forza di delega (ex art. 117, secondo comma, cost.) conferita dallo stato (art. 4 legge 3 dicembre 1971 n. 1102), hanno natura di enti locali autonomi - non è soggetto, in particolare, all'Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, non rilevando in contrario né la circostanza che dette comunità non siano incluse (come sarebbe stato impossibile data l'epoca della loro istituzione) fra gli enti pubblici elencati nel detto art. 38 né la circostanza che la C.P.d.e.L. non assicuri i propri iscritti contro la tubercolosi. (V 5669/87, mass n 454120; (V 3210/87, mass n 452274; (V 2915/82, mass n 420805; (V 1826/82, mass n 419667; (V 3326/75, mass n 377451).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Legge 22/11/1962 num. 1646 CORTE COST., Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)