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Sez. 5, Sentenza n. 33547 del 27/09/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 235014 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Sentenza di proscioglimento in primo grado - Sentenza di condanna in appello - Giudizio di legittimità - Difetti di motivazione - Novella normativa ex L. n. 46 del 2006 - Annullamento con rinvio - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Competenza.
Stato
decisa il 2006-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235014-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

A seguito della entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la Corte di cassazione, quando dispone l'annullamento per motivi diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato la sentenza di assoluzione, deve disporre il rinvio al giudice di secondo grado per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e la notificazione al P.M., finalizzata all'eventuale proposizione del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)