Sez. 2, Sentenza n. 21095 del 27/04/2006 Ud. (dep. 16/06/2006) Rv. 233777 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento in primo grado - Sentenza di condanna in grado di appello - Giudizio di cassazione - Sopravvenuta normativa sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - L. n. 46 del 2006 - Disciplina transitoria ex art. 10 - Applicazione del principio ai procedimenti in corso - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Rinvio alla Corte di appello per gli adempimenti di cui all'art. 10, comma terzo, legge citata.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
L'applicazione ai procedimenti in corso, secondo le previsioni della disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. n. 46 del 2006, del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, introdotto dalla citata legge che ha in materia novellato le norme del codice di rito, comporta, nel caso in cui il giudizio di cassazione abbia ad oggetto una sentenza di condanna emessa in grado di appello su impugnazione del pubblico ministero ed in riforma di una sentenza di proscioglimento, che la sentenza sia annullata con rinvio al giudice di appello perché provveda agli adempimenti previsti dalla disciplina transitoria di cui all'art. 10, L. n. 46 del 2006, ed in particolare alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ed alla notifica del relativo provvedimento per dare modo alla parte impugnante di eventualmente proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)