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Sez. 6, Sentenza n. 23525 del 05/06/2006 Ud. (dep. 06/07/2006) Rv. 234154 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Sentenza di proscioglimento in primo grado - Sentenza di condanna in grado di appello - Giudizio di legittimità - Difetti di motivazione - Novella normativa ex L. n. 46 del 2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - Annullamento senza rinvio - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Stato
decisa il 2006-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234154-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

Nell'ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, comporta l'annullamento senza rinvio quale che sia il motivo di annullamento, e quindi ancorché la sentenza sia affetta da vizi di motivazione, con la contestuale dichiarazione di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente ai fini di quanto previsto dall'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)