Sez. 6, Sentenza n. 23776 del 24/05/2006 Ud. (dep. 07/07/2006) Rv. 234151 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Sentenza di proscioglimento in primo grado - Sentenza di condanna in grado di appello - Giudizio di legittimità - Difetti di motivazione - Novella normativa ex legge n. 46 del 2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - Annullamento senza rinvio - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Adempimenti conseguenti.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
Nell'ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, preclude l'annullamento con rinvio ed obbliga all'annullamento senza rinvio, con contestuale declaratoria di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente, affinché valuti l'eventualità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado. (Conf. a Sez. VI, n. 33520/2006, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)