Sez. 1, Sentenza n. 19958 del 17/05/2006 Ud. (dep. 12/06/2006) Rv. 233782 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento in primo grado - Sentenza di condanna in grado di appello - Giudizio di cassazione - L. n. 46 del 2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - Applicazione del principio ai procedimenti in corso - Annullamento della sentenza in punto di responsabilità dell'imputato - Provvedimenti conseguenti - Annullamento senza rinvio - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Notifica della pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE
L'applicazione ai procedimenti in corso, secondo le previsioni della disciplina transitoria di cui all'art. 10 L. n. 46 del 2006, del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, introdotto dalla citata legge che ha in materia novellato le norme del codice di rito, comporta che nel caso in cui la sentenza di condanna emessa in grado di appello su impugnazione del P.M. ed in riforma di una sentenza di proscioglimento meriti di essere annullata sul punto della responsabilità penale, l'annullamento sia disposto senza rinvio, con contestuale dichiarazione di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica del provvedimento al P.M. appellante, ai fini dell'eventuale ricorso per cassazione secondo quanto disposto dall'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)