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Sez. L, Sentenza n. 14769 del 13/07/2005 (Rv. 582866 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'attribuzione di una indennità supplementare all'indennità di anzianità ai dirigenti in caso di licenziamento da parte di un'Amministrazione straordinaria.
Stato
decisa il 2005-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582866-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fatto corretto uso dei canoni interpretativi con riferimento agli accordi sindacali 13 aprile 1981 e 16 maggio 1985 per i dirigenti industriali, in base ai quali l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto, prevista in favore del dirigente d'azienda licenziato da parte di un'Amministrazione straordinaria, è dovuta in tutti i casi, prescindendo dall'epoca in cui interviene il recesso del dirigente, non potendo trasferirsi sul dirigente l'incerto esito dell'esperimento della procedura di liquidazione in base al mero dato temporale dell'epoca del recesso, per essere intervenuto prima o dopo la nomina del Commissario liquidatore ovvero, come nella specie, nella fase estintiva del processo di risanamento)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 13/04/1981, Contr. Coll. 16/05/1985

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)