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Sez. 3, Sentenza n. 8938 del 18/04/2006 (Rv. 588862 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Termini previsti dall'art. 180, secondo comma, e 183, quinto comma, cod. proc. civ. - Natura - Inderogabilità - Limiti - Mancata assegnazione degli stessi da parte del giudice, malgrado la necessaria concessione d'ufficio o la formulazione della richiesta delle parti - Conseguenza - Nullità degli atti successivi e dipendenti - Sussistenza - Differimento della causa oltre i termini fissati da dette norme - Sanatoria - Fondamento - Possibilità di compiere le attività difensive prima di tale udienza.
Stato
decisa il 2006-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588862-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Le norme con le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534, modificando gli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. (nel testo risultante prima delle ulteriori modifiche apportate con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, oltre che dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), ha previsto che il giudice istruttore fissi, d'ufficio o su richiesta delle parti, termini per l'esercizio di determinate attività difensive sono solo tendenzialmente inderogabili, sicché il vizio del procedimento consistente nella mancata assegnazione del termine risulta sanato in ragione del fatto che tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione, quanto al termine previsto dal secondo comma dell'art. 180, ovvero tra la prima udienza di trattazione e la successiva, con riguardo al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 183, siano trascorsi, rispettivamente, almeno i venti o i trenta giorni previsti, così da restare escluso che l'attività difensiva per la quale il termine è stato stabilito possa essere svolta oltre l'intervallo tra l'una e l'altra udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 183 n. 5, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 4 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 17, Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)