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Sez. 2, Sentenza n. 6808 del 24/05/2000 (Rv. 536869 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Prima udienza di comparizione - Fissazione dell'udienza di trattazione e concessione del termine ex art. 180 cod.proc.civ. d'ufficio - Necessità - Contrario accordo delle parti o espressa rinuncia del convenuto - Ammissibilità - Convenuto contumace - Cadenza delle udienze e fissazione del termine - Inderogabilità - Omissione - Vizio del contraddittorio.
Stato
decisa il 2000-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536869-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE

Le norme con le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534 ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli articoli 180 e 183 cod.proc.civ. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti e hanno natura tendenzialmente inderogabile; pertanto, all'esito dell'udienza di prima comparizione, il giudice deve d'ufficio fissare l'udienza di trattazione e assegnare al convenuto, senza necessità di una sua istanza, il termine per la proposizione delle eccezioni in senso stretto, salvo contrario accordo delle parti o espressa rinunzia al detto termine ad opera del convenuto; qualora invece il convenuto sia contumace, la cadenza delle udienze, con fissazione del termine, è indefettibile e il suo mancato rispetto comporta il vizio di omessa attivazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)