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Sez. 6, Sentenza n. 7258 del 02/11/2004 Ud. (dep. 24/02/2005) Rv. 231468 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica - Decreto del P.M. - Motivazione "per relationem" al decreto per l'attivazione d'urgenza delle intercettazioni - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231468-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il provvedimento con cui il P.M. dispone che le operazioni siano eseguite mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria può essere motivato, in punto di urgenza, "per relationem" alla motivazione del decreto con il quale lo stesso P.M. abbia disposto l'intercettazione in via d'urgenza. È per altro necessario che da tale motivazione emerga non solo la situazione di urgenza necessaria a legittimare l'avvio dell'indagine secondo il disposto del comma secondo dell'art. 267 cod. proc. pen., ma anche la ricorrenza di quelle diverse ragioni, specifiche ed eccezionali, che giustificano il ricorso ad impianti collocati fuori dei locali della procura della Repubblica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)