Sez. 2, Sentenza n. 48774 del 27/03/2003 Cc. (dep. 19/12/2003) Rv. 227274 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica - Decreto del pubblico ministero per l'utilizzazione di impianti esterni - Presupposti - Ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza - Nozione - Fattispecie.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la ricorrenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" - che ai sensi del terzo comma dell'art. 268 cod. proc. pen. legittima il ricorso, con provvedimento motivato del pubblico ministero, ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutata con riguardo alla situazione delle indagini ed alle caratteristiche dei fatti criminosi investigati, e sussiste quando, risultando in concreto inadeguate le modalità esecutive immediatamente attuabili in base ai mezzi ed alla situazione operativa della sala ascolto esistente presso la procura, un ritardo dell'indagine comporterebbe un grave pregiudizio per i relativi esiti. (La Corte ha specificato che l'obbligo motivazionale del pubblico ministero può considerarsi assolto quando la ricorrenza del requisito può essere desunta, "per relationem", dalla motivazione dell'eventuale decreto d'urgenza adottato ai sensi dell'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., o di altri atti dell'indagine; si è così ritenuta sufficiente la desumibilità dai decreti autorizzativi d'urgenza e dagli atti dell'indagine dell'esigenza di interrompere una attività criminosa in atto, in particolare l'imminente introduzione di stupefacenti nel territorio dello Stato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)