Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 15/11/2005 Ud. (dep. 20/07/2006) Rv. 234836 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Provvedimento emesso per ragioni di urgenza dal pubblico ministero - Previsione in esso della utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica - Validità anche ai fini della motivazione richiesta dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. - Possibilità - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
Qualora l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni sia disposta, ai sensi dell'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, per ragioni di urgenza derivanti dal pericolo di grave pregiudizio alle indagini, tali ragioni possono valere anche a giustificare, sotto il profilo delle "eccezionali ragioni d'urgenza", l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., di impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica, per cui, ove tale utilizzazione sia stata disposta già nel decreto del pubblico ministero, in funzione anche dell'esigenza di un pronto intervento da effettuarsi nei pressi della fonte sonora (venendo in tal caso ad integrarsi la situazione di urgenza con quella di inidoneità degli impianti in dotazione alla procura), ciò può soddisfare anche le esigenze di motivazione di cui al citato art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., una volta che sul decreto emesso dal pubblico ministero sia intervenuta la convalida del giudice, ancorchè questa non abbia investito anche il profilo dell'utilizzazione degli impianti esterni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)