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Sez. 2, Sentenza n. 28148 del 13/01/2004 Cc. (dep. 23/06/2004) Rv. 229697 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa | Impugnazione - Esclusione - Modalità di spedizione dell'atto - Normativa applicabile.
Stato
decisa il 2004-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229697-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa

L'opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni alle quali sia applicabile esclusivamente la disposizione di cui all'art. 583 capoverso cod. proc. pen.. Ne consegue che l'opposizione alla richiesta di archiviazione può essere proposta a mezzo del servizio postale, in alternativa al deposito presso la cancelleria dell'organo giudiziario competente, purchè la spedizione del plico intervenga entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)