Sez. 6, Sentenza n. 27856 del 14/07/2005 Cc. (dep. 26/07/2005) Rv. 232310 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAPACITÀ | Principio costituzionale di precostituzione del giudice naturale e del giusto processo - Rilevanza di tali principi ai fini della capacità del giudice - Disposizioni tabellari di assegnazione degli affari e di sostituzione dei giudici impediti ex art. 7 ord. giudiz. - Requisiti del provvedimento - Causa di nullità ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen. - Esclusione.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAPACITÀ
L'inosservanza delle disposizioni riguardanti la destinazione interna dei giudici e la distribuzione degli affari, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33 comma primo cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza di disposizioni amministrative richiamate dall'art. 7 ter dell'ord. giud. in tema di assegnazioni o di sostituzioni, ma solo quando si determini uno "stravolgimento" dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto fosse collocabile sul piano di una mera irregolarità amministrativa il caso di un'assegnazione o sostituzione di un magistrato, contrastante con i criteri e le previsioni tabellari, ma posta in essere attraverso un provvedimento del soggetto realmente titolare del potere di assegnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)