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Sez. 3, Sentenza n. 4841 del 18/07/2012 Ud. (dep. 31/01/2013) Rv. 254406 - 01

GIUDICE - CAPACITÀ | Collegio giudicante - Modalità di composizione - Violazione delle disposizioni tabellari - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254406-01

GIUDICE - CAPACITÀ

L'inosservanza delle disposizioni tabellari sulla formazione dei collegi giudicanti non è idonea ad integrare la nullità assoluta riguardante la capacità del giudice prevista dall'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce una irregolarità amministrativa, a meno che la diversa composizione sia del tutto arbitraria e non sorretta da uno specifico provvedimento di assegnazione presidenziale. (Fattispecie nella quale è stata respinta la censura di inosservanza dei criteri tabellari sul presupposto che il ricorrente non aveva indicato le originarie disposizioni organizzative e le variazioni conseguenti all'assunzione delle funzioni di presidente del collegio di uno dei giudici a latere e al subentro di un giudice onorario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)