diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4936 del 12/08/1988 (Rv. 459760 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - REQUISITI - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI PORRE TERMINE ALLA PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELLA DETENZIONE - SUCCESSIVA MANCANZA DI UNA VOLONTÀ CONTRARIA - IRRILEVANZA - ACCETTAZIONE DI ULTERIORI CANONI O INATTIVITÀ IN ORDINE AL RECUPERO DELL'IMMOBILE LOCATO - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459760-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - REQUISITI - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI PORRE TERMINE ALLA PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELLA DETENZIONE - SUCCESSIVA MANCANZA DI UNA VOLONTÀ CONTRARIA - IRRILEVANZA - ACCETTAZIONE DI ULTERIORI CANONI O INATTIVITÀ IN ORDINE AL RECUPERO DELL'IMMOBILE LOCATO - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE.*

La rinnovazione tacita del contratto di locazione è fondata su due fatti concludenti: la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la Mancanza di volontà contraria da parte del locatore. Pertanto, se questi, prima della scadenza del contratto, abbia manifestato comunque la sua volontà di porre termine alla permanenza del conduttore nella detenzione della cosa, l'ulteriore Mancanza di una volontà contraria al primo intendimento non si risolve in una manifestazione tacita di consenso a tale permanenza, essendo invece necessario - perché tale effetto si verifichi - un nuovo comportamento positivo, in senso contrario, da parte del locatore stesso; né è sufficiente, a tale fine, che quest'ultimo, alla scadenza contrattuale, abbia accettato ulteriori canoni, come consentito dall'art. 1591 cod. civ. (Conf 2537/82, mass n 420403; (Conf 3144/81, mass n 413713; (Conf 5954/79, mass n 402631; (Conf 5429/77, mass n 389087).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)