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Sez. L, Sentenza n. 4892 del 03/10/1984 (Rv. 436792 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN PENDENZA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - STABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436792-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA IN PENDENZA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - PRESUPPOSTI - STABILITÀ.*

Nel caso di rapporti di lavoro caratterizzati dalla stabilità, quali sono, fra gli altri, quelli cui risulti applicabile la cosiddetta tutela reale di cui all'art. 18 della legge 30 maggio 1970 n. 300 ovvero altra disciplina legale o contrattuale idonea a fornire analoghe garanzie, non opera il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore in pendenza del rapporto stesso. (V 5445/83, mass n 430367; (V 914/82, mass n 418770; (V 1749/81, mass n 412427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)