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Sez. 6, Sentenza n. 885 del 12/03/1999 Cc. (dep. 27/09/1999) Rv. 214622 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Misura cautelare emessa da giudice dichiaratosi incompetente per territorio - Interrogatorio dell'indagato effettuato da detto giudice prima della declaratoria di incompetenza - Rinnovazione della misura da parte del giudice dichiarato competente - Necessità di nuovo interrogatorio - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214622-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

In tema di rinnovazione, ex art.27 cod. proc. pen., di ordinanza applicativa di misura cautelare, disposta da giudice dichiaratosi incompetente, è da escludere la necessità di procedere anche a nuovo interrogatorio. Detta previsione, infatti, impone al giudice competente, cui siano stati trasmessi gli atti, di emettere, a pena di inefficacia della misura disposta dal giudice incompetente, una nuova ordinanza di custodia cautelare nel rispetto degli articoli 292, 317 e 321 cod. proc. pen., ma non gli impone di procedere, nei cinque giorni dall'esecuzione della stessa, all'interrogatorio della persona ad essa assoggettata, non essendovi alcun richiamo agli adempimenti di cui ai successivi articoli 294 e 302 stesso codice. Ne consegue che la previsione di cui all'art.27 cod. proc. pen., deve essere letta nel senso della superfluità di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente il quale, in base al principio di carattere generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, può legittimamente trarre dall'interrogatorio, reso dall'indagato nel rispetto dei diritti della difesa ed entro i termini previsti dall'art.294 cod. proc. pen., gli elementi per la conferma o meno della misura cautelare. Consegue, altresì, che il mancato ripetersi dell'interrogatorio non esonera affatto il giudice dall'obbligo di valutare il sussistere di tutti i presupposti di legge anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona indagata al giudice dichiaratosi incompetente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)