Sez. 6, Sentenza n. 1122 del 15/03/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204886 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Omesso interrogatorio | Giudice incompetente - Perdita di efficacia - Rinnovazione della misura - Applicabilità della disposizione - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Omesso interrogatorio
La disposizione di cui all'art. 302 cod. proc. pen., relativa alla necessità del previo interrogatorio per l'emissione di un nuovo provvedimento di custodia cautelare nell'ipotesi di perdita di efficacia della misura, non si applica ai casi previsti dagli articoli 27 (misure cautelari disposte dal giudice incompetente) e 309 comma decimo cod. proc. pen. (perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare). Il legislatore, infatti, ha imposto il previo interrogatorio in stato di libertà nell'ipotesi di cui all'art. 294 cod. proc. pen. (mancato interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare) per ragioni di tutela dell'indagato, che, se tempestivamente interrogato, avrebbe potuto far valere le sue ragioni difensive. Non v'è, pertanto, identità di "ratio" con la situazione di inefficacia prevista nell'art. 27 cod. proc. pen. (nel caso in cui l'indagato è stato interrogato), né tantomeno con la situazione di inefficacia prevista dall'art. 309 comma decimo cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)