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Sez. L, Sentenza n. 4943 del 06/05/1995 (Rv. 492141 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Rivalutazione - Operatività d'ufficio - Declaratoria implicitamente negativa - Passaggio in giudicato in mancanza di impugnazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492141-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

In base alla disciplina dell'art. 442 cod. proc. civ. nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutabilità dei crediti previdenziali, analogamente a quella dei crediti di lavoro, costituisce una proprietà intrinseca dei crediti stessi, alla quale è riconducibile il principio secondo cui la rivalutazione, non avendo autonomia rispetto al relativo credito, deve essere operata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda. Parallelamente la pronuncia con cui il giudice, sia pure implicitamente (per esempio liquidando i soli interessi), neghi la rivalutazione, presuppone un accertamento negativo circa la sussistenza del maggior danno. Ne deriva che, in difetto di un'impugnazione sul punto, al riguardo si forma il giudicato e che, quindi, l'esame della questione resta preclusa nelle successive fasi processuali. (Nella specie - rispetto alla quale non si è posto esplicitamente un problema di rilevanza dell'art. 16, sesto comma della legge n. 412 del 1991 - la S.C. ha confermato sentenza d'appello che non aveva applicato la rivalutazione, già disconosciuta in primo grado, nel rideterminare, su gravame dell'istituto previdenziale, la misura della pensione dovuta all'assicurato, e ha rilevato anche che un giudicato sul punto nel caso in esame avrebbe dovuto ritenersi anche ipotizzando l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 1224 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 16 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)