Sez. L, Sentenza n. 15858 del 23/10/2003 (Rv. 567611 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni - Decorrenza - Impossibilità di fatto di agire - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Il diritto alle prestazioni previdenziali può esser fatto valere, nonostante le possibili contestazioni dei suoi presupposti, fin dalla data in cui si è verificato l'evento per il quale le prestazioni medesime sono attribuite dalla legge, restando irrilevante l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (nella specie: per incertezza nella individuazione del debitore, asseritamente determinata dal comportamento del datore di lavoro), atteso che l'art. 2935 cod. civ., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di esercizio del diritto e non ad un semplice impedimento soggettivo ancorché determinato dal fatto di un terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)