Sez. 6, Sentenza n. 761 del 10/10/2006 Ud. (dep. 16/01/2007) Rv. 235598 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - DIRITTI DELLE PARTI - PROVA A DISCARICO | Deduzione, in appello, della violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. - Valutazione dell'ammissibilità della prova sulla base dei criteri indicati dall'art. 190 cod. proc. pen. - Ragioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - DIRITTI DELLE PARTI - PROVA A DISCARICO
Il diritto alla prova contraria garantito all'imputato può essere denegato, con adeguata motivazione dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 stesso codice (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo art. 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)