Sez. 5, Sentenza n. 26885 del 09/06/2004 Ud. (dep. 15/06/2004) Rv. 229883 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - ammissione delle prove - diritti delle parti - prova a discarico | Deduzione, in appello, della violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. - Valutazione dell'ammissibilità della prova sulla base dei criteri indicati dall'art. 190 cod. proc. pen. - Ragioni.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - ammissione delle prove - diritti delle parti - prova a discarico
Il diritto alla prova contraria - garantito all'imputato dall'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., in conformità all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente anche dall'art. 111, comma terzo, Cost. - può essere, con adeguata motivazione, denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti. Ne deriva che il giudice d'appello, cui sia dedotta la violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 cod. proc. pen. (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dall'art. 603 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)