Sez. 6, Sentenza n. 48645 del 06/11/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261256 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova - Diritto delle parti alla prova contraria - Sussistenza - Deduzione, in appello, della violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. - Valutazione dell'ammissibilità della prova sulla base dei criteri indicati dall'art. 190 cod. proc. pen. - Ragioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, che può essere denegato dal giudice, con adeguata motivazione, solo quando le prove richieste sono vietate dalla legge o sono manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 stesso codice (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo art. 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)